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È ammissibile il ricorso di Pulito? Il Tar si esprime

di Redazione

11/10/2017 Attualità

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È ammissibile il ricorso di Pulito? Il Tar si esprime

 

Questa mattina è stato discusso al Tar di Lecce il ricorso presentato da Pino Pulito dopo le elezioni comunali per vedersi riconosciuto l’accesso al ballottaggio al posto dell’attuale sindaco Franco Ancona, eletto il 25 giugno. Il contenzioso è stato esposto alla Prima sezione presieduta dal giudice Antonio Pasca e composta dai magistrati Patrizia Moro, Roberto Michele Palmieri, Jessica Bonetto, Gabriele Perpetuini.

L’avvocato di Pulito, Francesco Silvio Dodaro del foro di Bari coadiuvato dal collega leccese Francesco Flascassovitti, ha ripercorso il contenuto del ricorso e le fasi della vicenda. In estrema sintesi, Pulito chiede di vedersi attribuiti quaranta voti: 3 nella sezione 9, 6 nella 13, 5 nella 39, 26 nella 40. Contestualmente chiede di sottrarre nella sezione 9 ad Ancona 30 voti e a Pizzigallo 14.

L’11 giugno, al primo turno delle comunali, Eligio Pizzigallo conseguì 9224 voti e Franco Ancona 8397. Pulito arrivò terzo con 8374 voti: appena ventitré meno di Ancona. Fu però a lungo contestato il risultato della sezione 9 perché inizialmente l’Ufficio elettorale centrale non attribuì ad Ancona trenta voti. Gli furono assegnati in seguito dopo un riscontro tra il verbale e le tabelle di scrutinio, procedura contestata da Dodaro.

La discussione è terminata poco prima delle 14.00 e la decisione del Tar dovrebbe essere comunicata domani. Secondo la tesi esposta dall’avvocato Dodaro, nelle sezioni 9, 13, 39 ci sarebbero state delle anomalie, delle illegalità e delle ingerenze da parte di personale del Comune. Il legale ha prodotto un foglio scritto a mano che sarebbe stato incollato al plico della sezione 13 durante la fase di scrutinio per spiegare perché sarebbe stato riaperto dopo essere stato chiuso. È in quella sezione che, secondo il ricorso, il personale comunale sarebbe intervenuto con comportamenti ritenuti discutibili.

Dodaro ha anche rimarcato che, secondo lui, non è stato legittimo il comportamento dell’Ufficio elettorale centrale che ha dapprima respinto tre istanze di Ancona per poi ammettere la quarta e procedere al raffronto tra il verbale e le tabelle di scrutinio della sezione 9. Nella circostanza, per Dodaro, sarebbe stato perpetrato un illegittimo ribaltamento delle posizioni che non soltanto ha mandato al ballottaggio Ancona riconoscendogli i trenta voti inizialmente negati, ma ha condizionato l’esito degli apparentamenti.  

L’avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi del foro di Lecce, che con i colleghi Antonio Micolani e Pasquale Lasorsa del foro di Taranto difende Ancona, ritiene invece che il dato elettorale non sarebbe in discussione. La stessa questione della sezione 9 sarebbe stata superata nel ricorso al Tar di Pulito dichiarato inammissibile quattro mesi fa. Nella circostanza, i giudici avrebbero riscontrato l’errore del presidente del seggio, che l’ha ammesso, nel compilare il verbale, sottraendo così ad Ancona i trenta voti che, secondo l’avvocato Cezzi, correttamente l’Ufficio elettorale centrale gli avrebbe attribuito.

Il personale comunale sarebbe intervenuto nella sezione 13 perché i componenti del seggio erano in difficoltà con le operazioni di chiusura. Il foglio scritto a mano, privo di ufficialità perché senza timbro, sarebbe l’effetto d’un equivoco. In quella sezione come nelle altre non si sarebbe registrata alcuna discordanza sui voti ai candidati sindaci. Eventuali divergenze potrebbero al massimo riguardare le preferenze per qualche consigliere, come peraltro fanno intendere due ricorsi pendenti presso lo stesso Tar.

Entrambi gli avvocati si sono detti fiduciosi sull’esito del responso del Tar. Le ipotesi sono quattro: inammissibilità del ricorso (è avvenuto per il precedente di Pulito prima del ballottaggio); rivedere i voti riaprendo le schede di una, più o tutte le sezioni; rifare il ballottaggio del 25 giugno con Pulito al posto di Ancona; invalidamento delle elezioni.

Per domattina è previsto che il Tar si esprima sull’ammissibilità o meno del ricorso, mentre le motivazioni saranno rese note successivamente. Nel caso, si tratterà d’una sentenza di primo grado appellabile al Consiglio di Stato.    

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