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Direttore Pietro Andrea Annicelli

Forza Italia: «Rivedere il voto nelle sezioni 11 e 39»

di Redazione

23/07/2017 Attualità

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Forza Italia: «Rivedere il voto nelle sezioni 11 e 39»

           

Questa mattina il gruppo consiliare di Forza Italia, Pino Pulito, Giacomo Conserva, Pasquina D’Ignazio, Mauro Bello, incontrerà in prefettura a Taranto il prefetto Donato Giovanni Cafagna. I quattro chiederanno il suo intervento per far riaprire i plichi e riconteggiare le schede nelle sezioni 11 e 39. Quelle in cui il presidente della Commissione elettorale centrale, Lorenzo De Napoli, ha ravvisato in una nota aggiuntiva al modello riassuntivo delle operazioni di voto (nelle foto in basso) un «dato palesemente inattendibile perché inferiore alla metà del numero di preferenze attribuite ai candidati consiglieri della stessa lista», nonché un «dato palesemente inattendibile perché inferiore tanto ai voti validi ai candidati sindaci (n. 587) quanto agli stessi votanti della sezione (n, 622)». In entrambi i casi: «Trattasi di errore non rettificabile da parte di questo Ufficio ma solo previa apertura delle schede dei voti validi».  

Il candidato sindaco del Centrodestra Pino Pulito, che ha dovuto lasciare il passo per il ballottaggio a Franco Ancona, poi eletto sindaco, per ventitré voti, quando ancora la notizia della nota di De Napoli era ufficiosa aveva dichiarato di ribadire «la propria ferma determinazione nel procedere nella rivendicazione dei propri diritti attraverso una attenta analisi degli atti di cui all’oggetto, il cui accesso è stato richiesto con estrema urgenza. Il tutto a tutela dell’affermazione dei valori di chiarezza e trasparenza sollecitata con fermezza soprattutto dal nostro elettorato».

Per protesta, martedì scorso il gruppo consiliare di Forza Italia non si è recato in Consiglio comunale non riconoscendo la legittimità della proclamazione del sindaco. Sul suo profilo di Facebook il coordinatore cittadino, Giacomo Conserva, ha scritto: «Non vi poteva essere proclamazione in assenza di un dato certo, attendibile e legale. E chi doveva garantire tutto questo a monte? Semplicemente il prefetto, il quale è rimasto sordo ma soprattutto inerte di fronte a tutto questo obbrobrio, nonostante le innumerevoli doglianze avanzate dal nostro gruppo. (...) In itinere non riconosciamo in Franco Ancona il sindaco di Martina Franca perché non legittimato da un voto certo e legale».

 

Di seguito, integralmente, la nota sottoscritta dai consiglieri comunali di Forza Italia e inviata al Ministero degli Interni e al prefetto.

 

«All’att.ne del Ministero degli Interni

All’att.ne dell’Ill.mo Sig. Prefetto di Taranto

Al Sindaco di Martina Franca, p.t

Al Presidente del consiglio di Martina Franca, p.t

Al consiglio comunale di Martina Franca, p.t

                              

I sottoscritti Giuseppe Pulito, Giacomo Conserva, Pasqua D’Ignazio e Mauro Bello, proclamati eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Martina Franca, con nota del 07.07.2017 (prot.n. 41182), premesso che:

  • con nota di deposito del 06.07.2017, il segretario della Commissione centrale elettorale, presieduta dal dott. De Napoli, depositava ritualmente i dati ufficiali relativi alle elezioni amministrative del Comune di Martina Franca;
  • in allegato alle risultanze dei dati elettorali, il presidente della Commissione centrale elettorale, evidenziava e segnalava con n. 2 note, la esistenza di dati palesemente inattendibili;
  • più in particolare, in relazione alla sezione n.11 e, quindi, nella prima nota, il presidente de Napoli significa quanto segue: “Trattasi di dato palesemente inattendibile perché inferiore alla metà del numero di preferenze attribuite ai candidati consiglieri della stessa lista ovvero 15 preferenze, come rilevabile dallo stesso verbale di sezione e dalle relative tabelle di scrutinio; trattasi di errore non rettificabile da parte di questo ufficio, ma solo previa apertura delle schede dei voti validi.”;
  • nella seconda nota, in relazione alla sezione 39, invece, il dato è ancora più preoccupante, difatti il medesimo Presidente significa pedissequamente: “ trattasi di dato palesemente inattendibile perché superiore ai voti validi ai candidati sindaci ( n. 587) , quanto agli stessi votanti della sezione ( n.622), come riportato rispettivamente alla pagina 49 e 27 del verbale di sezione ; il dato palesemente inattendibile è altresì confermato dalle tabelle di scrutinio, in quanto i voti attribuiti a ciascuna lista, sia il totale di 723 sono desumibili anche da queste ultime; trattasi di errore non rettificabile da parte di questo ufficio ma solo previa apertura delle schede dei voti validi.”
  • Dalle dette note si evince inequivocabilmente che il dato finale, a seguito del quale vi è stata la proclamazione del sindaco Franco Ancona, in primis e, successivamente dei consiglieri comunali, non è attendibile e/ veritiero, in quanto, in particolar modo, nella sezione 39, vi sono palesemente delle incongruità tra voto ai sindaci (n. 587), voto alle liste (n. 723) e numero di votanti (n. 622);
  • tali discrasie erano state peraltro riconosciute dallo stesso Ufficio centrale elettorale che, nel verbale del 17.6.2017, già precisava: “L’Ufficio rileva che sulla base dei dati in proprio possesso non è in grado di convalidare i risultati relativi ai voti riportati dalle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale in quanto il dato evincibile dal verbale di sezione e dalle tabelle di scrutinio è incompatibile con il dato relativo al n. dei votanti della sezione perché ad esso superiore e quindi sicuramente erroneo e, comunque, non emendabile mediante l’esame degli atti in possesso di questo Ufficio ma soltanto attraverso un nuovo scrutinio delle schede che questo Ufficio non può eseguire stante l’espresso divieto sancito dal combinato disposto di cui agli artt. 74 ultimo comma e 54 u.c. del d.p.r. 570/60”.
  • l’Ufficio centrale elettorale, in quest’ultima nota, indirizzata al prefetto di Taranto, in buona sostanza da un lato evidenzia che si stava celebrando il ballottaggio in assenza di dati certi, almeno di una sezione (tale incertezza è di assoluto rilievo in considerazione dell’esiguo divario tra i candidati a sindaco Pulito ed Ancona) e, dall’altro, che le schede della sezione n. 39 dovevano essere oggetto di nuovo scrutinio;
  • che, nella circostanza, a causa di queste anomalie ed incongruenze, i delegati di rappresentanza della coalizione di Pino Pulito, avanzavano richiesta di sospensione delle elezioni, (rigettata dalla commissione), in attesa che tale incongruenza fosse chiarita dagli organi competenti, nella specie la Prefettura di Taranto, in considerazione del distacco minino espresso in voti tra i candidati Pulito ed Ancona (n. 23 voti);
  • che alla detta nota evidenziata dal dott. De Napoli, il prefetto di Taranto non dava alcuna seguito, né riscontrava alcunché in relazione all’esposto a firma dell’avv. Giacomo Conserva del 18.07.2017, il quale oltre ad evidenziare le evidenti criticità della sezione 39, poneva in evidenza alla predetta Autorità le palesi contraddittorietà e incongruenze tra i verbali di sezione e le tabelle di scrutinio della sezione n. 9;
  • più precisamente, in relazione alla sezione 9, il combinato disposto di cui agli articoli 72, co.1 e 74, co. 6, del D.P.R. n. 570/1960 dispone che l’Ufficio Elettorale non possa modificare i risultati ma debba semplicemente riassumere i voti delle varie sezioni anche perché i plichi contenenti le schede non possono essere aperti.

Appare, pertanto, chiaro come l’Ufficio assolva ad una funzione meramente notarile, funzione che, nel corso delle operazioni da parte della Commissione elettorale, è stata invece completamente travalicata, avendo l’Organo straordinario fondato la sua decisione sulle tabelle di scrutinio della sezione n. 9 che non avrebbe potuto neppure esaminare. 

In prima battuta - con il rigetto delle prime due istanze di autotutela avanzate dai delegati della coalizione di Franco Ancona - l’Ufficio si era appunto conformato a tale orientamento che ha viceversa mutato assumendo il falso presupposto secondo il quale, relativamente alla sezione n. 9, avrebbe semplicemente emendato un errore materiale.

In realtà, il verbale di Sezione n. 9 riporta: 

  • numero votanti: 1.091;
  • numero schede bianche: 5;
  • numero schede nulle: 40;
  • numero voti riportati dal candidato Ancona Francesco: 222;
  • numero voti riportati dal candidato Pizzigallo: 208.

Tale rappresentazione avrebbe dovuto coincidere e derivare dalla tabella di scrutinio che viene progressivamente compilata durante le operazioni di spoglio. Ebbene, dalle tabelle di scrutinio della sezione n. 9 (che l’Ufficio centrale elettorale non avrebbe dovuto neppure leggere) risultano:

  • numero schede bianche: 0;
  • numero schede nulle: 0;
  • numero voti riportati dal candidato Pizzigallo: 0;
  • numero voti riportati dal candidato Ancona: 252.

Inoltre, le tabelle di tutti i candidati sindaci recano un tratto continuo il che dimostra che le stesse sono state compilate in un momento successivo allo spoglio medesimo, operazione espressamente vietata dall’art. 68, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 570/1960.

Se è quindi vero come la giurisprudenza affermi che le tabelle di scrutinio prevalgano sui verbali di sezione (CdS, Sez. V, 14.4.16 n. 1484) è altrettanto vero che tale principio presuppone la comparabilità dei dati e la completezza dei relativi verbali oltre alla rigorosa interpretazione dei principi applicati che andrebbero utilizzati per tutti gli interessati in maniera uniforme: alternativamente, vanno aperti i plichi e scrutinate nuovamente le schede!

Ora, nel caso di specie, nella Sezione n. 9 si sono verificate delle evidenti anomalie ed i dati non hanno, tra loro, alcuna correlazione e compatibilità di talché non è possibile esprimere alcun giudizio di prevalenza tra le tabelle di scrutinio (che l’Ufficio non avrebbe potuto comunque esaminare) ed il verbale di sezione né uno può prevalere sull’altro.

Inoltre, la “sparizione” delle schede bianche e nulle nelle tabelle di scrutinio (nel numero complessivo di almeno 45), depone per la non certezza del risultato elettorale nella sezione n. 9 ricordando che tra i due candidati sindaci vi era un distacco di appena 7 preferenze in favore del Pulito divenute 23 in favore dell’Ancona all’esito degli impugnati provvedimenti.

Non vi è chi non veda, come, nella fattispecie, non fossimo affatto al cospetto di un mero errore materiale (che avrebbe potuto riguardare unicamente la congruenza algebrica dei dati contenuti nel verbale di sezione); al contrario, è stata compiuta una complessa ed articolata operazione di “rivisitazione” dei risultati della sezione n. 9 che abbisognava, da un canto, della proposizione di apposita querela di falso da parte del candidato sindaco Ancona (sull’obbligo di tale incombente, costituente condizione di procedibilità dell’azione, si veda Tar Palermo 12.2.2015 n. 417) e, d’altro canto, di un riesame complessivo delle schede e, dunque, di un’attività inibita all’Ufficio centrale elettorale che, come detto, non può provvedere a tanto ex art. 74, co. 6, D.P.R. n. 570/1960.

Ulteriore conferma di quanto qui sostenuto si ricava dal fatto che per poter “modificare” il dato delle preferenze del candidato sindaco Ancona - accogliendo la terza istanza di autotutela - l’Ufficio centrale elettorale ha dovuto incidere anche sui voti del candidato Pizzigallo. Infatti, non solo sono “comparsi” i voti che, nelle tabelle di scrutinio, non erano invece presenti (nelle tabelle di scrutinio il Pizzigallo risulta aver ricevuto 0 preferenze), ma sono stati anche “corretti” i dati contenuti nel verbale della sezione n. 9 (da 208 a 222 preferenze). In sostanza l’Ufficio centrale elettorale, per cercare (ancorché vanamente) di far quadrare i conti, ha modificato, non solo sulla posizione del candidato sindaco Ancona, ma anche quella del candidato sindaco Pizzigallo che non aveva formulato alcuna istanza in tali sensi.

Di qui l’evidente illegittimità dell’operato della Commissione elettorale centrale che, andando in contrario avviso rispetto alle proprie precedenti determinazioni, ha violato le norme valutando documenti che non poteva neppure consultare (le tabelle di scrutinio) per poi erroneamente tentare di risolvere le sicure anomalie riscontrabili nella sezione n. 9 con un indebito richiamo alla possibilità di correggere errori materiali: in realtà, come detto, non vi erano errori materiali da correggere ed il candidato sindaco Pulito avrebbe dovuto accedere al ballottaggio salvo poi il sacrosanto diritto del candidato sindaco Ancona ex art. 130 c.p.a. di adire il G.A. in un momento successivo alla proclamazione degli eletti, consentendo l’apertura di un contradditorio pieno sulle votazioni e sulle moltissime preferenze illegittimamente non attribuite proprio al ricorrente.

Al contrario la linea seguita dall’Ufficio centrale elettorale ha voluto concedere una chance al candidato sindaco Ancona (consentendogli di partecipare al ballottaggio) con ciò invertendo anche le posizioni processuali e lasciando fuori dalla competizione il candidato Giuseppe Pulito.

In virtù di quanto esposto, è evidente che nella tornata elettorale amministrativa del 11.06.2017 non è stata salvaguardato quello che dovrebbe essere il fine di ogni competizione elettorale: la certezza e legalità del voto e, questo, a totale discapito non solo delle parti dirette coinvolte, ma di tutto l’elettorato di Martina Franca.

Considerato che misteriosamente, gli Organi preposti, in relazione alle deficenze de quibus, non hanno riscontrato alcunché, né hanno dato al presidente della Commissione elettorale alcuna indicazione sulle evidenti incongruenze denunciate , addirittura, da quest’ultimo, sulla sezione n. 39, né le diverse istanze ed esposti ritualmente avanzati dai delegati di partito hanno avuto alcun seguito o risposta, gli scriventi, a questo punto, sino a quando non si faccia chiarezza sulle evidenti inattendibilità denunciate, non riconoscono  Francesco Ancona quale sindaco di Martina Franca, perché non legittimato, palesemente, per le spiegate ragioni, da un voto certo ed attendibile; al contempo, interpellano Francesco Ancona nonché la Assise comunale, pro tempore, affinché congiuntamente agli scriventi, si attivino, al fine di far luce sulle evidenti criticità denunciate a più riprese.

Pertanto i sottoscritti Giuseppe Pulito, Giacomo Conserva, Pasqua D’Ignazio e Mauro Bello chiedono

all’Ill.mo Ministro degli interni ed all’Ill.mo Prefetto di Taranto, di adottare quanto prima i provvedimenti necessari, al fine  di dirimere ogni ragionevole dubbio, sulle palesi ed evidenti difformità nonché incongruenze riscontrate, nel corso delle operazioni eseguite dalla Commissione centrale elettorale, disponendo, così come anche suggerito dallo stesso presidente De Napoli, nella nota ultima, depositata presso il Comune di Martina Franca, in data 06.07.2017, un nuovo scrutinio delle schede elettorali delle sezioni n. 9, n.11 e n. 39.

Tanto si chiede al fine di far chiarezza una volta per tutte sulla certezza del voto espresso dai martinesi in data 11.06.2017.

Con osservanza. 

Martina Franca, 18.07.2017 

Giuseppe Pulito, Giacomo Conserva, Pasqua D’Ignazio, Mauro Bello».

Nella foto in prima pagina, Pino Pulito (di spalle) con il coordinatore regionale di Forza Italia, Gino Vitali, e Mario Caroli. A sinistra Francesca Miali, a destra l'ex sindaco Leonardo Conserva. 

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Pietro Andrea Annicelli